di Claudio Vassallo
Il sistema dei tributi vigente in un Paese incide inevitabilmente, direttamente ed in profondità sulla vita dei singoli cittadini/contribuenti, influenzando la qualità della loro vita e complessivamente la qualità dell’intero contesto sociale.
I Padri costituenti, portatori di una chiara “Visione” di Paese democratico e consapevoli dell’importanza che all’interno di esso assume il sistema tributario, ne delinearono con chiarezza ed attraverso la stesura dell’art. 53, i fondamenti. Fondamenti dai quali il nostro attuale sistema tributario pare si stia allontanando sempre più.
Ha ragione Ernesto Maria Ruffini, fondatore dei Comitati “PIU’ UNO”, quando, parlando anche di politiche fiscali, afferma che vi è la necessità di ritornare ad una visione, ripartendo propria da quella che è impressa nella Carta costituzionale ed anche di riassegnare alle “politiche fiscali” la loro fondamentale funzione unificante del Paese.
L’articolo 53 della Costituzione, così come già detto, delinea i tratti fondamentali del nostro sistema tributario, stabilendo regole e, soprattutto, sancendo un fondamentale principio.
Le regole riguardano il “chi” deve contribuire alla copertura della spesa pubblica e il “come determinare” il contributo di ciascuno.
Il primo comma dell’articolo citato stabilisce, in relazione al primo aspetto, che “tutti” (cittadini e non) hanno il dovere di contribuire alla spesa pubblica e, con riferimento al secondo aspetto, lega il contributo di ciascheduno al concetto della “capacità contributiva”; intesa, questa, quale capacità economica del contribuente a farsi carico dello sforzo legato al sostenimento tributo.
Insomma, l’artico 53 stabilisce chiaramente che chi dispone di una maggiore capacità economica deve contribuire maggiormente, rispetto a chi invece gode di minori possibilità.
Bene, questa “capacità contributiva”, in concreto, è rappresentata “direttamente” dal “patrimonio” posseduto e dal “reddito” conseguito da ognuno ed in “indirettamente” attraverso il “compimento di atti” (acquisti, consumi, produzioni, ecc.), che, se pur non strettamente dipendenti dalla potenzialità economica del soggetto, ne rappresentano una indiretta espressione: se acquisto un immobile, al di là del patrimonio e del reddito concretamente posseduti, è perché dispongo della necessaria capacità economica.
Da qui la distinzione tra i tributi e, più precisamente, tra le imposte in “dirette” e “indirette”.
Il secondo comma dell’articolo 53, continuando, recita: “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Esso, quindi, impone al nostro sistema tributario il carattere (forma da assumere) della progressività, elevando tale caratteristica al rango di “principio costituzionale”.
Anche la scelta del termine “sistema”, utilizzato per indicare il complesso dei tributi, merita qualche riflessione. Il costituente, a tal fine, avrebbe potuto far riferimento al concetto di “insieme”, che si riferisce anch’esso una pluralità di elementi, i quali però, a differenza di quanto accade per il sistema, non sono organicamente organizzati e funzionali al raggiungimento di uno scopo, di un fine preciso.
Il fine assegnato dalla Costituzione al sistema tributario, va ben oltre a quello della semplice copertura della spesa, così come si desume dalla scelta operata dal costituente di inserirne la trattazione all’interno del TITOLO 4 – PARTE PRIMA DELLA COSTITUZIONE – “Diritti e doveri dei cittadini” e non del TITOLO 3 che si occupa dei “Rapporti economici”, sottolineando, anche in tal modo, come i tributi non acquisiscono solo una mera valenza economica, ma anche e soprattutto quella di collante di un “patto di solidarietà interna” e ciò grazie a quel processo di “redistribuzione “, che solo un sistema tributario progressivo è capace di attivare.
Infatti, solo un sistema tributario progressivo consente a coloro che posseggono livelli bassi di reddito di usufruire dei servizi erogati, fornendo un contributo che si colloca al di sotto del loro costo di produzione, traendo, per questa via, un vantaggio. In un sistema di tal genere spetta poi a chi possiede redditi elevati fornire quel maggior contributo atto a garantire la copertura integrale del costo.
Ma è bene non dimenticare come la progressività del sistema impositivo non tragga fondamento solo da valutazioni di “equità ed etica sociale”, ma come trovi una precisa “giustificazione anche economica”.
L’economista Antonio De Viti De Marco (n. 30 settembre 1858 – m. 1° dicembre 1943; liberista e antifascista: fu uno di quei pochi accademici che rifiutò il giuramento di fedeltà al fascismo), vedeva il tributo come il corrispettivo (prezzo) pagato dal cittadino, a fronte del servizio a lui reso; corrispettivo da commisurare alla intensità di utilizzo e/o di beneficio tratto da ognuno.
E’ evidente come chi possiede più alti livelli di reddito, utilizzi “maggiormente” ed anche in modo “più intensivo”, i servizi pubblici; basti pensare, solo per fare alcuni esempi, al diverso beneficio tratto dall’attività di contrasto dei furti negli appartamenti, da chi di appartamenti ne possiede molti e magari di lusso, rispetto a coloro che non ne possiedono alcuno, o al diverso beneficio percepito dai possessori di yachts e/o natanti, rispetto a coloro che non ne posseggono, con riferimento all’attività svolta della guardia costiera o delle Autorità portuali.
E’ inoltre opportuno precisare ai fini del ragionamento (senza approfondire le differenze esistenti tra le diverse tipologie di tributi) come né le “tasse” e né le “imposte indirette” posseggano il carattere della progressività (anzi spesso risultano regressive), che al contrario può appartenere (in relazione al loro effettivo funzionamento) solo ad alcune imposte dirette: L’IRPEF è un’imposta diretta progressiva (per scaglioni di reddito), mentre l’IMU, che è anch’essa un’imposta diretta, non lo è.
Tutto ciò premesso, al fine di verificare il grado di rispondenza del nostro sistema tributario al dettato costituzionale, è utile partire da quegli elementi che in maniera più puntuale ne esprimono (del sistema dei tributi ) il reale funzionamento, ossia dai dati tratti dalla “Legge di Bilancio dello Stato per il triennio 2026 – 2028“.
Bene, in base a questi dati possiamo affermare: che le “entrate correnti” (somme delle “entrate tributarie” e delle “entrate extratributarie”) ammontano a complessivi 760,46 miliardi e rappresentano il 99,97% delle “entrate finali” (totale delle entrate); che le “entrate tributarie”, appostate in bilancio per 675,11 miliardi, sono l’88,78% delle “entrate correnti”; che le “entrate riconducibili ad imposte che colpiscono il patrimonio o il reddito” e quindi le “imposte dirette”, ammontano a 374,31 miliardi e costituiscono il 55,44% di tutte le “entrate tributarie”; infine che tra le imposte dirette la sola IRPEF possiede il carattere della progressività e che per essa è prevista un’entrata pari a 248,38 miliardi, che corrisponde al 36,79% del totale previsto per le (tutte) entrate tributarie.
In conclusione, alla luce dei dati sopra evidenziati, appare difficile sostenere che il nostro sistema tributario oggi rispecchi pienamente il dettato costituzionale, ponendosi in perfetta linea con quell’inciso: “è informato a criteri di progressività”.
Quel (solo) 36,76% di progressività dell’IRPEF appare assolutamente insufficiente per definirlo “informato ai criteri di progressività”.
A ciò va aggiunto come l’unica imposta progressiva presente nel nostro sistema sia nel corso di questi anni diventata sempre meno progressiva (più piatta); questo attraverso la riduzione e l’avvicinamento degli scaglioni di reddito, rendendo il sistema della tassazione complessiva sempre meno funzionale a quel “patto di solidarietà” che nella mente del costituente doveva (e deve) rappresentare un importante “collante sociale”, atto ad unire, i cittadini della Repubblica.
In conclusione il nostro sistema tributario è sempre meno rispondente al dettato costituzionale o, se vogliamo, sempre meno costituzionale!
Prof. Claudio Vassallo PIÙ UNO

