Deterrente efficace contro gli incendi dolosi
Catasto incendi, pubblicato l’elenco aggiornato delle aree percorse dal fuoco nel 2023
Il Comune di Caltanissetta ha aggiornato l’Elenco Provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel 2023 (Catasto Incendi Legge 353/2000) precedentemente pubblicato sull’Albo Pretorio con Determinazione n° 1184 del 24/07/2024.
All’Albo Pretorio del Comune disponibile la Determinazione dirigenziale, l’elenco degli incendi del 2023 e delle particelle catastali interessate
L’Azienda Forestale regionale segnala al Comune tutti gli incendi nel territorio urbano e rurale affinché i terreni interessati siano iscritti nel Catasto incendi, diventando così protetti da usi speculativi per i successivi 15 anni, come la legge prevede.
Il Catasto incendi è il deterrente più efficace contro gli incendi dolosi che hanno la finalità di liberare suoli ricchi di vegetazione per utilizzarli successivamente modificandone la destinazione. Sono spesso un segnale di “controllo del territorio” da parte di gruppi della criminalità organizzata, così come lo scorso anno è emerso massicciamente nel palermitano.
Il catasto incendi del Comune di Caltanissetta è stato istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 29/10/2007 ed è stato attribuito all’Ufficio Protezione Civile di provvedere al periodico aggiornamento, dando carico alla Direzione Urbanistica e Pianificazione di acquisire ed utilizzare i dati per le proprie finalità relative alle autorizzazioni, concessioni e certificazioni urbanistiche.
Gli interessati ad eventuali modifiche e correzioni potranno far pervenire le loro osservazioni al seguente indirizzo PEC: direzione.llpp@pec.comune.caltanissetta.it
Dopo che saranno state acquisite tutte le eventuali osservazioni pervenute dagli interessati si procederà con la redazione dell’elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel 2023, per la sua definitiva approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 10, 2° comma, della Legge b. 353/2000.
È interessante richiamare l’articolo di legge che descrive le conseguenze degli incendi sul piano urbanistico, per comprendere la logica del relativo Catasto:
L’art. 10, I comma, della Legge 353/2000, per come modificata prevede che:
“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono
avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni.
È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto.
Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.
Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco.
I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.”