AGGIORNATO IL CATASTO INCENDI DI CALTANISSETTA

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Deterrente efficace contro gli incendi dolosi

Catasto incendi, pubblicato l’elenco aggiornato delle aree percorse dal fuoco nel 2023

 Il Comune di Caltanissetta ha aggiornato l’Elenco Provvisorio dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel 2023 (Catasto Incendi Legge 353/2000) precedentemente pubblicato sull’Albo Pretorio con Determinazione n° 1184 del 24/07/2024.

All’Albo Pretorio del Comune disponibile la Determinazione dirigenziale, l’elenco degli incendi del 2023 e delle particelle catastali interessate

L’Azienda Forestale regionale segnala al Comune tutti gli incendi nel territorio urbano e rurale affinché i terreni interessati siano iscritti nel Catasto incendi, diventando così protetti da usi speculativi per i successivi 15 anni, come la legge prevede.

Il Catasto incendi è il deterrente più efficace contro gli incendi dolosi che hanno la finalità di liberare suoli ricchi di vegetazione per utilizzarli successivamente modificandone la destinazione. Sono spesso un segnale di “controllo del territorio” da parte di gruppi della criminalità organizzata, così come lo scorso anno è emerso massicciamente nel palermitano.

Il catasto incendi del Comune di Caltanissetta è stato istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 29/10/2007 ed è stato attribuito all’Ufficio Protezione Civile di provvedere al periodico aggiornamento, dando carico alla Direzione Urbanistica e Pianificazione di acquisire ed utilizzare i dati per le proprie finalità relative alle autorizzazioni, concessioni e certificazioni urbanistiche.

Gli interessati ad eventuali modifiche e correzioni potranno far pervenire le loro osservazioni al seguente indirizzo PEC: direzione.llpp@pec.comune.caltanissetta.it

Dopo che saranno state acquisite tutte le eventuali osservazioni pervenute dagli interessati si procederà con la redazione dell’elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel 2023, per la sua definitiva approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 10, 2° comma, della Legge b. 353/2000.

È interessante richiamare l’articolo di legge che descrive le conseguenze degli incendi sul piano urbanistico, per comprendere la logica del relativo Catasto:

L’art. 10, I comma, della Legge 353/2000, per come modificata   prevede che:

Le  zone  boscate  ed  i  pascoli  i  cui  soprassuoli  siano  stati  percorsi  dal  fuoco  non  possono

avere  una destinazione  diversa  da quella  preesistente  all’incendio per almeno quindici  anni.

È  comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica 

incolumità  e  dell’ambiente.  In  tutti  gli  atti  di  compravendita  di  aree  e  immobili situati  nelle  predette  zone,  stipulati  entro  quindici  anni  dagli  eventi  previsti  dal  presente comma,  deve  essere  espressamente  richiamato  il  vincolo  di  cui  al  primo  periodo,  pena  la nullità  dell’atto. 

Nei  comuni  sprovvisti  di  piano  regolatore  è  vietata  per  dieci  anni  ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la  realizzazione  di  edifici  nonché  di  strutture  e  infrastrutture  finalizzate  ad insediamenti civili  ed  attività  produttive,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  detta  realizzazione  sia  stata prevista  in  data  precedente  l’incendio  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti  a  tale  data. 

Sono vietate  per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute   con  risorse  finanziarie pubbliche, salvo  specifica         autorizzazione concessa  dalla  direzione  generale  competente  in  materia  del  Ministero  dell’ambiente,  per  le aree  naturali  protette  statali,  o  dalla  regione  competente,  negli  altri  casi,  per  documentate situazioni di dissesto  idrogeologico  e  nelle  situazioni  in  cui  sia  urgente  un  intervento  per  la tutela  di  particolari  valori  ambientali  e  paesaggistici.  Sono  altresì  vietati  per  dieci  anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì,  vietata,  per  tre  anni,  la  raccolta  dei  prodotti  del  sottobosco.            

I  contratti che costituiscono  diritti  reali  di  godimento  su  aree  e  immobili  situati  nelle  zone  di  cui  al  primo periodo  stipulati  entro  due  anni  dal  fatto  sono  trasmessi,  a  cura  dell’Agenzia  delle  entrate, entro  trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. 

La  disposizione  di  cui  al  periodo  precedente  si  applica  anche  con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.”

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