Il TAR Sicilia, quarta sezione, si è espresso oggi, 18 luglio, sul ricorso del Comune di Caltanissetta volto a ripristinare il vincolo di bene culturale sull’Antenna RAI di colle Sant’Anna, respingendo l’istanza del Comune e confermando quindi il via libera alla demolizione che il proprietario della struttura, Rai Way, ha da alcune settimane messo in cantiere.
In particolare, nell’ordinanza firmata dalla giudice Annalisa Stefanelli, si legge:
“Rilevato che, al sommario esame tipico della fase cautelare, il ricorso non è assistito da adeguato
fumus boni iuris tenuto conto che i provvedimenti impugnati appaiono ragionevolmente istruiti e adeguatamente motivati;
Ritenuto, in particolare, che:
1) la decisione di revocare il vincolo di tutela costituisce il precipitato di plurime interlocuzioni tra tutte le parti – pubbliche e private – coinvolte e di documentate relazioni tecniche di docenti universitari qualifi cati in cui si attesta chiaramente l’esistenza di rilevanti problematiche strutturali, aggravatesi nel corso del tempo, che potrebbero incidere negativamente sulla tutela della pubblica incolumità;
2) l’istruttoria compiuta dalla Soprintendenza ha fatto emergere sia l’impossibilità tecnica di eventuali interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire la compromessa staticità dell’impianto e ad evitare il suo crescente degrado, sia l’elevato indice di rischio per la sicurezza delle maestranze che l’esecuzione di tali interventi comporterebbe;
3) diverse amministrazioni (Prefettura, Soprintendenza ai BB.CC.AA.) pur non ignorando la rilevanza storica, antropologica e tecnico-scientifica dell’antenna, hanno evidenziato come le sue insanabili criticità strutturali possono incidere negativamente sulla incolumità dei residenti della zona e di coloro che vi transitano;
Ritenuto che non sussiste nemmeno la dedotta violazione della precedente sentenza di questa Sezione n. 1824 del 2024, in quanto in quella sede il Collegio si era limitato a demandare all’amministrazione titolare ogni decisione circa l’an, il quando e il quomodo dell’effettuazione delle opere di manutenzione, lasciando di conseguenza impregiudicata ogni valutazione di ordine tecnico/discrezionale;
Ritenuto, altresì, che difetta il periculum in mora , poiché nel bilanciamento dei contrapposti interessi, rispetto a quello tutelato dal Comune di Caltanissetta appare prevalente quello alla tutela della pubblica incolumità dei residenti della zona o dichiunque transiti nelle aree di pertinenza dell’antenna o in quelle limitrofe; (…)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare.
Foto Totò Venti