San Cataldo, Modaffari scrive ai funzionari del Comune sulle inadempienze SOGET

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dal Consigliere comunale di San Cataldo Giampiero Modaffari riceviamo e pubblichiamo una lettera indirizzata ai funzionari comunali in merito alla vicenda SOGET:

Al Funzionario Comunale Responsabile dell’Ufficio Tributi
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)
per la riscossione dei tributi nel Comune di San Cataldo
E. p.c.
Al Sig. Sindaco del Comune di
SAN CATALDO

OGGETTO: Richiesta urgente di riscontro in ordine alla legittimità dell’operato del concessionario SO.G.E.T. S.p.A. in relazione alla mancata applicazione del contraddittorio preventivo, alla determinazione delle superfici tassabili e al rispetto del Regolamento TARI 2023.

Egregio Funzionario Responsabile dell’ufficio tributi del Comune di San Cataldo, nonché
RUP e DEC del contratto stesso,

il sottoscritto Giampiero Modaffari, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo “Riprendiamoci la Città”, scrive a Lei nella Sua triplice qualità di Responsabile dell’Ufficio Tributi, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e di Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per la riscossione dei tributi, al fine di sollecitare un riscontro urgente e motivato in merito a presunti gravi e persistenti profili di illegittimità nell’operato del concessionario SO.G.E.T. S.p.A., emersi in relazione all’attuazione dell’Atto di Indirizzo recentemente approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, nonché alla luce della nota del 15 dicembre 2025 inviata da SOGET in risposta al suddetto atto, ed alla successiva nota del 18 dicembre 2025 inoltrata dal nostro gruppo consiliare, nonché delle successive dichiarazioni rilasciate in sede di incontro del 19 dicembre 2025.
L’Atto di Indirizzo votato dal Consiglio Comunale e la successiva nota del nostro gruppo Consiliare di RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ del 18 dicembre 2025, ha sollecitato il Sindaco ad intervenire per far cessare pratiche di accertamento TARI ritenute non conformi alla legge e al nostro Regolamento Comunale, in particolare:
 l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni (cioè sanzioni multiple per lo stesso comportamento su più annualità), in violazione del cumulo giuridico previsto dalla normativa vigente;

la determinazione errata delle superfici tassabili, con riferimento sia alle unità immobiliari di categoria catastale A che a quelle di categoria C;
 la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, in violazione dell’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), introdotto dal D.Lgs. 219/2023.

Orbene nella sua nota del 15 dicembre 2025 (Prot. 66858/2025), SOGET ha ammesso l’erroneità
dell’applicazione del cumulo materiale, impegnandosi a rettificare gli avvisi emessi
per gli anni 2019–2024 e a emettere per il 2025 un ruolo suppletivo privo di sanzioni e interessi. Tuttavia, ha rifiutato di annullare formalmente gli avvisi illegittimi trasformandoli in richiesta di CONTRADDITORIO PREVENTIVO, limitandosi a una “compensazione automatica” sulla piattaforma PagoPA.

In pratica SOGET ha sostenuto di non essere tenuta ad attivare il contraddittorio preventivo finché il Comune non avesse formalmente adeguato il proprio Regolamento delle Entrate al D.Lgs. 219/2023, adducendo a giustificazione l’assenza di un atto normativo esplicito.
Tuttavia con la nota del 18 dicembre 2025 (Cfr. allegato), il nostro Gruppo di RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ ha puntualmente evidenziato che il Regolamento TARI 2023 del Comune di San Cataldo (approvato con delibera C.C. n. 72 del 13.06.2023) già contempla espressamente l’obbligo di rispettare i principi dello Statuto del Contribuente, in particolare all’art. 6, comma 2, ove si prevede che: “…All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio [dell’80% della superficie catastale], il Comune PROVVEDERÀ A COMUNICARE AI CONTRIBUENTI INTERESSATI LA NUOVA SUPERFICIE IMPONIBILE MEDIANTE NOTIFICA CON RACCOMANDATA A/R, MEDIANTE PEC O ALTRE FORME IDONEE A GARANTIRE LA CONOSCIBILITÀ DELL’ATTO AL CONTRIBUENTE ED A RISPETTARE I PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE…”

Tale richiamo esplicito impone, GIÀ OGGI, l’applicazione dei principi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio, anche in assenza di un regolamento delle entrate aggiornato, poiché la norma locale richiama direttamente i principi generali di cui alla L. 212/2000.
In sede di incontro del 19 dicembre 2025, SOGET – anche a fronte di queste argomentazioni – ha praticamente riconosciuto la fondatezza di pressochè tutte le osservazioni contenute nella nostra nota del 18 dicembre 2025, impegnandosi a:
 emettere entro la prossima settimana un comunicato ufficiale per la verifica e rettifica delle superfici accertate per le unità immobiliari di categoria A;
 inviare entro il 31 dicembre 2025 al Comune l’elenco completo degli avvisi TARI 2019–2024, con ri-calcolo della sanzione secondo il cumulo giuridico;
 provvedere d’ufficio alla verifica delle superfici per le unità di categoria C, in tempo utile per consentire il pagamento agevolato entro i 60 giorni.
Eppure, nonostante tale marcia indietro sostanziale, SOGET ha rifiutato di annullare formalmente gli avvisi di accertamento illegittimamente emessi, sostenendo che il sistema “aggiornerebbe automaticamente” gli importi su PagoPA, senza necessità di un nuovo atto formale.

A nostro avviso la posizione di SOGET è logicamente e giuridicamente contraddittoria.
Da un lato, nella sua nota del 15 dicembre, SOGET riconosce la centralità del contraddittorio preventivo, citando testualmente l’art. 6-bis della L. 212/2000 e affermando che “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo”.
Dall’altro, SOGET non ha mai attivato alcuna procedura di contraddittorio prima di emettere avvisi plurisanzionatori, nonostante:
 tali avvisi siano atti autonomamente impugnabili;
 il Comune di San Cataldo abbia già integrato nello stesso Regolamento TARI i principi dello Statuto del Contribuente (Articolo 6 comma 2);
 le violazioni rilevate non riguardino atti automatici, ma valutazioni discrezionali (applicazione del cumulo sanzionatorio, qualificazione dell’omessa dichiarazione).
Più grave ancora: pur riconoscendo che “nelle more dell’approvazione del regolamento comunale, il Comune è comunque tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall’art. 6-bis della legge 212/2000”, SOGET ha DELIBERATAMENTE SCELTO DI IGNORARE CHE IL REGOLAMENTO TARI 2023 DEL COMUNE DI SAN CATALDO CONTIENE GIÀ OGGI, ALL’ART. 6, COMMA 2, UNA PREVISIONE ESPLICITA CHE IMPONE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE – tra cui, appunto, il contraddittorio
preventivo – in sede di comunicazione della superficie imponibile.

La scusante avanzata da SOGET, secondo cui occorrerebbe un nuovo regolamento generale delle entrate per applicare il contraddittorio, non è valida per il nostro Ente, poiché l’obbligo è già previsto in un regolamento vigente e pienamente efficace. Pertanto, la condotta di SOGET non solo appare illegittima, ma è anche consapevole, in quanto non può invocare l’ignoranza di una norma interna chiara, pubblica e vincolante.

Di conseguenza, SOGET HA EMESSO ATTI ANNULLABILI AB ORIGINE, POICHÉ PRIVI DEL PRESUPPOSTO PROCEDURALE ESSENZIALE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO, NONOSTANTE LA FONTE REGOLAMENTARE COMUNALE LO PREVEDESSE IN MODO INEQUIVOCABILE.
D’altra parte come già evidenziato puntualmente nella nota di RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ del 18 dicembre 2025, SOGET ha sistematicamente utilizzato i “DATI DI SUPERFICIE” indicati in visura catastale, anziché la “CONSISTENZA”, che rappresenta la superficie utile calpestabile ai fini TARI per le unità di categoria C.
Questa prassi ha generato accertamenti palesemente illegittimi, con sovrastime dell’imponibile fino al 20% o più, determinando ingiustificati maggiori oneri per commercianti, artigiani e cittadini.
Nonostante SOGET abbia ora riconosciuto tale errore e si sia impegnata a correggerlo d’ufficio, non ha ancora annullato gli atti viziati, esponendo i contribuenti a future azioni esecutive basate su titoli illegittimi.

Qualora SOGET ritenesse di non poter procedere all’annullamento formale degli avvisi emessi per gli anni 2019–2024 trasformandoli in richiesta di CONTRADDITTORIO PREVENTIVO per timore di eventuali conseguenze di carattere erariale — in particolare per gli accertamenti relativi al 2019, la cui prescrizione potrebbe essere ormai matura — ciò non costituirebbe in alcun modo una giustificazione legittima per mantenere in vita atti viziati da nullità insanabili.

La responsabilità di aver emesso provvedimenti sanzionatori in violazione del principio del contraddittorio preventivo, del corretto metodo di determinazione della superficie tassabile e del divieto di cumulo materiale delle sanzioni, è esclusivamente del concessionario e, per suo tramite, dell’Amministrazione che non ha vigilato adeguatamente.
Tale responsabilità non può e non deve ricadere sui cittadini, i quali non hanno alcuno strumento per valutare la legittimità formale degli avvisi ricevuti e si trovano oggi esposti a titoli esecutivi palesemente illegittimi.
Non è accettabile che un errore/omissione del concessionario si traduca in una sanzione di fatto per i contribuenti onesti. La Città di San Cataldo e i suoi cittadini hanno diritto a essere salvaguardati non solo dagli errori tecnici, ma anche dalle scelte procedurali illegittime di chi gestisce, in nome e per conto del Comune, l’esazione tributaria.
LA TRASPARENZA, LA LEGALITÀ E LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI CONTRIBUENTI NON SONO OPZIONI DISCREZIONALI: SONO OBBLIGHI INDEROGABILI.
Alla luce di quanto sopra, ed in nome della tutela dei cittadini sancataldesi, si richiede a Lei, nella Sua qualità di massima autorità tecnico-amministrativa in materia tributaria e di esecuzione del contratto di riscossione, di:

  1. Verificare con urgenza la legittimità dell’operato di SOGET, con particolare
    riferimento:
     alla mancata attivazione del contraddittorio preventivo per avvisi autonomamente impugnabili inoltrati di recenti dal concessionario;
     all’errata determinazione della superficie tassabile per le categorie catastali A e C;
     alla emissione di atti annullabili in violazione dell’art. 6-bis L. 212/2000 e dell’art. 6, comma 2, del Regolamento TARI 2023.
  2. Relazionare per iscritto, entro e non oltre cinque giorni lavorativi, in ordine alla possibilità di imporre a SOGET:
  3.  l’annullamento in autotutela di tutti gli avvisi emessi in violazione del contraddittorio nel rispetto dell’art. 6 comma 2 del Regolamento della TARI 2023 del comune di San Cataldo;
  4.  l’emissione di nuovi avvisi, preceduti da formale invito a contraddittorio, qualora sussistano elementi per nuovi accertamenti;
  5.  il rimborso o la compensazione di tutte le somme indebitamente versate a causa del cumulo materiale e degli errori di superficie;
  6. valutare l’attivazione delle clausole contrattuali previste in caso di inadempimento qualificato da parte del concessionario, inclusa la richiesta di risarcimento dei danni subiti dai cittadini a causa di condotte illegittime.
  7. Signor Funzionario, non si tratta di una questione tecnica marginale, ma di un problema di legalità amministrativa e di tutela costituzionale dei cittadini. Il Comune di San Cataldo non può permettere che un concessionario emetta atti esecutivi molto probabilmente viziati da nullità, senza che venga attivato alcun rimedio correttivo formale, limitandosi a “aggiornamenti automatici” su piattaforme digitali.
  8. Il Regolamento TARI 2023 è chiaro. Lo Statuto del Contribuente è vincolante. Il Consiglio Comunale ha espresso una volontà unanime. I cittadini chiedono trasparenza, correttezza e rispetto. La preghiamo, pertanto, di non eludere questa richiesta, ma di rispondere con la tempestività, In attesa di urgente riscontro si porgono cordiali saluti. Il Consigliere Comunale Giampiero Modaffari

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