A proposito di incendi… in Sicilia tragedia infinita?

Toti Saia
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Quest’anno la Sicilia sembra essersi confermata come «la regione d’Italia più colpita dagli incendi, registrando danni gravissimi al patrimonio naturale soprattutto durante i mesi estivi» (dati aggiornati di Legambiente elaborati su base EFFIS – Copernicus) e, in tale senso, con i dati dei successivi monitoraggi della Protezione civile viene delineato un quadro drammatico.

Sempre secondo i dati di Legambiente la gravità della situazione è evidente nelle classifiche nazionali e tra i comuni italiani più colpiti alcuni sono siciliani e più precisamente Bivona (con oltre 2.432 ettari distrutti), Butera, Campo Felice di Fitalia, Castronovo di Sicilia, Salemi, Sutera e Agrigento.

Ormai è assodato che circa il 99% dei roghi è di natura dolosa o colposa, amplificato dalle ondate di calore e dalla siccità prolungata che ha colpito l’isola. I danni economici complessivi stimati per la sola prima metà dell’estate superano già i 100 milioni di euro.

Ogni anno sembra un copione che si ripete. Gli incendi boschivi, in particolare quelli di grande rilievo, sono tutti certamente dolosi o comunque fortemente colposi. Sussistendo, dunque, il dolo o la colpa grave, sono fenomeni criminali che derivano da un comportamento scientifico e volontario o comunque fortemente imprudente, da parte di soggetti che, forse erroneamente, vengono denominati “piromani” (termine che denota una malattia), ma che invece devono essere qualificati come «incendiari», ovvero dediti al delitto di incendio doloso (o colposo) previsto dal Codice Penale (artt. 423 e segg.).

Classificare gli autori di tali delitti come «piromani» equivale a denominare come «cleptomani» efferati rapinatori di banche.

Il problema si ripropone ogni anno ed ogni anno non si riesce ad attivare alcuna forma di prevenzione nonostante le paventate deterrenze delle ordinanze (preventive, sic) dei Sindaci che, spesso, sembrano non coincidenti con la pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali ed in modo particolare con il livello comunale.

Oltre al danno, ambientale e strutturale soprattutto negli incendi di interfaccia, si registrano anche perdita di vita umana ed animale. E sembra non costituire esperienza la tragicità degli eventi che ci lasciamo alle spalle.

Uno di questi eventi, particolarmente cruento, si verificò in Sicilia il 22 agosto 2007 quando un incendio distrusse l’agriturismo «Il Rifugio del Falco» a Patti, provocando la morte di sei persone.

Quel drammatico evento e la devastante ondata di roghi che colpì il centro-sud Italia in quell’estate, portò il Governo ad emanare l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3606 del 28 agosto 2007.

I punti chiave di quell’ordinanza introdussero importanti novità nella gestione del rischio:

  • Definizione di Incendio di Interfaccia: Ha formalizzato a livello normativo il concetto di incendio di interfaccia urbano-foresta, ovvero quei roghi che si sviluppano lambendo o coinvolgendo aree antropizzate, abitazioni e infrastrutture ricettive (come appunto l’agriturismo di Patti).
  • Obblighi per i Comuni: All’articolo 1, comma 9, ha stabilito l’obbligo per i Sindaci di predisporre piani comunali di emergenza specifici, focalizzati sulle strutture maggiormente esposte a questo rischio.
  • Catasto Incendi: Ha dato impulso alla realizzazione e aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco da parte dei Comuni per bloccare le speculazioni edilizie sui terreni bruciati.

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile emise anche una direttiva con un manuale per la predisposizione dei piani. L’allora capo della Protezione civile nazionale Bertolaso inviò nelle Regioni del sud Italia funzionari che stazionarono presso le Prefetture ove si formarono gruppi di lavoro con funzionari regionali e provinciali e si redassero i piani dei comuni della provincia per gli incendi. Stessa operatività fu condotta in tutte le province del Sud Italia.

Quel lavoro costituisce ancora oggi base per gli aggiornamenti dei piani comunali. Tra l’altro si stabilirono le modalità di realizzazione delle «fasce di rispetto obbligatorie» sia per i boschi che per l’interfaccia urbano-foresta (quindi prevenzione). L’organizzazione del modello di intervento nella lotta agli incendi fu redatta distinguendo opportunamente il sistema «modello» di intervento dell’incendio «boschivo» da quello di «interfaccia».

Su queste basilari cognizioni sia le previsioni della pianificazione di protezione civile che le ripetute ordinanze «preventive» potranno divenire efficaci attraverso due percorsi essenziali:

  • una efficace, capillare e diretta campagna di informazione, soprattutto nei luoghi di socialità culturale (scuole, associazionismo, social media, ecc.)
  • applicazione delle deterrenze sanzionatorie previste dalla normativa e riprese nelle stesse ordinanze sindacali.

I Sindaci, definiti dalla normativa come Autorità locali di protezione civile, su questi concetti redazionali con le loro strutture devono porre in essere le condizioni di prevenzione (a partire dall’aggiornamento dei piani) con gli interventi in emergenza. Tali operazioni son organizzate nei C.O.C. (Centri operativi comunali) e per funzioni di supporto alla strutturazione comunale.

Le funzioni di supporto della protezione civile, in buona sostanza, sono aree di attività organizzate, previste inizialmente dalla direttiva del Metodo Augustus, e poi migliorate con una direttiva dell’aprile del 2021. Esse assegnano compiti specifici a referenti precisi con il fine di coordinare i soccorsi in modo rapido ed efficiente. Affiancano e cooperano con le autorità responsabili della gestione dell’emergenza, in modo particolare, a livello comunale, il Sindaco.

La «lotta agli incendi» poi, nell’inevitabile accadimento, deve essere sempre più organizzata con presidi stabili e personale reperibile nel minor tempo possibile. Anche con controlli territoriali visivi e/o con mezzi tecnici adeguati al controllo territoriale, non ultimo l’utilizzo di volontari sempre più motivati, preparati ed organizzati.

I volontari devono essere trattati con le dovute cautele sia in sicurezza (tutele assicurative con coperture soddisfacenti) che in ristori così come previsto dalla normativa di settore.

Salvatore Maria (Totino) Saia

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