Regione Sicilia. Presentato all’Assemblea Regionale Siciliana un disegno di legge regionale sul sistema integrato di protezione civile.
Un gruppo di deputati del Parlamento di Sicilia, prima firmataria l’On. Valentina Chinnici, ha presentato, per essere sottoposto all’esame ed approvazione dell’Assemblea regionale siciliana, un disegno di legge dal titolo «Norme per il sistema integrato di protezione civile». L’iniziativa scaturisce principalmente dalla necessità di aggiornare la legislazione regionale vigente che è «ferma» alla legge regionale n. 14 del 31/08/1998.
La protezione civile, con la modifica del titolo V della Costituzione inserita nella legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, è una materia legislativa concorrente, per cui, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, il potere legislativo spetta ai governi regionali.
Quasi tutte le Regioni, in armonia e nel rispetto del Codice della Protezione civile (Decreto legislativo n. 1 del 02/01-/2018), ed in modo particolare l’art. 11, comma 1, hanno aggiornate le loro normative e si sono organizzate con un proprio sistema di protezione civile per quanto competenti per la disciplina di dettaglio e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato.
Dal 1998 ad oggi, a livello statale, si registrano provvedimenti legislativi nazionali che hanno modificato ed aggiornato le linee di approccio e di intervento in questa speciale materia-attività sociale. in linea anche con le attività tese alla preparazione all’eventualità di accadimento di eventi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo, nonché delle azioni da compiere per un efficace soccorso. Senza trascurare la necessità di impiego di risorse umane e materiali, oltre che di investimenti finanziari.
Nel periodo successivo al 1998 il quadro nazionale si è «adeguato» anche alle esperienze di accadimento e di coordinamento nella catena di «comando» e di soccorso.
Lo spirito di iniziativa dell’On.le Chinnici, insieme ai deputati firmatari del DDL, nasce, quindi ed anche, da una serie di concertazioni con operatori istituzionali, volontari della protezione civile ed amministratori che hanno evidenziato la necessità di aggiornare la funzionalità del «sistema», ancorato alla vetusta norma del 1998.
Con la necessità di dare ulteriore impulso per aggiornare l’«operatività» del «chi fa cosa», con le funzioni di Regione (le strutture regionali), così come indicate dal Codice e dalle direttive consequenziali, nonché sull’esperienza vissuta dei tragici eventi che hanno funestato anche la Sicilia.
Una novità sostanziale scaturisce dal dettato dell’art. 11 del codice «Funzioni delle Regioni» nel quale tra i compiti affidati alle Regioni risulta l’organizzazione dei sistemi di protezione civile nell’ambito dei propri territori. Una novità importante sta nell’assegnare il compito di stabilire e/o definire gli ambiti territoriali, strutture che andrebbero a sostituire gradualmente i cosiddetti COM (Centri Operativi Misti).
Un lavoro di proposta normativa che tenta di chiarire il rapporto/apporto di Province/Prefetto (rapporti Prefetto/strutture operative statali, ecc.), Comuni, Ambiti, nonchè volontariato/cittadini attivi, nel percorso dell’attività di prevenzione e sul come «utilizzare» la comunità scientifica e tecnica per la previsione. E il tutto per organizzare il soccorso con un modello di intervento aggiornato. Definire e/o consolidare, altresì, l’attuale struttura Dipartimentale con la possibilità di inserire rapidi collegamenti con le altre strutture regionali collegate e/o collegabili all’attività complessiva del sistema di protezione civile.
Dare maggiore senso organizzativo/normativo alla strutturazione di Enti sovraccomunali (Città Metropolitane – Province – Unioni) e Comuni per le funzioni di pianificazione e gli impianti operativi. Con la «partecipazione» del volontariato alle attività non solo di soccorso, come già previsto nel nuovo codice e nelle direttive consequenziali emesse, ma anche con la partecipazione alla pianificazione. Naturalmente per dare, altresì, «consistenza di norma» anche per chi «controlla», chi emana direttive (Presidente, Giunta, Direttore Generale. Ecc.).
Il DDL viene suddiviso in sette “CAPI”, così sintetizzati:
il primo Capo è un richiamo ai principi e le finalità della protezione civile, alle tipologie degli eventi in relazione anche al Codice.
Il secondo Capo riguarda l’organizzazione del sistema regionale con le indicazioni per definire gli ambiti territoriali ottimali, i centri di emergenza e le Direttive regionali. Si definiscono le line per le funzioni, i compiti operativi e gestionali della Regione, delle Province/Città metropolitane e comuni singoli o associati.
Si affronta la tematica dei rapporti interistituzionali e il finanziamento del Sistema regionale.
Si ribadiscono anche le strutture operative regionali con la Sala operativa regionale, il Centro funzionale decentrato, la colonna mobile regionale e la opportunità dei servizi territoriali regionali decentrati provinciali o interprovinciali.
Il Capo terzo si occupa della previsione e prevenzione dei rischi e pianificazione di protezione civile, anche ai diversi livelli territoriali. Traccia le basi per il rapporto con la comunità scientifica e le strutture regionali tecniche ed operative (ambiente, territorio, forestale, sanità, ecc.) per tutto ciò che riguarda la possibile previsione degli eventi, la definizione degli scenari territoriali da mettere a disposizione per la pianificazione. Naturalmente definisce le linee per i compiti e le funzioni dei diversi livelli territoriali la cui operatività sarà corroborata dalle direttive e dal sistema di allerta già operante (avvisi giornalieri di protezione civile) e quelli in fase di operatività (T-alert).
Nel Capo quarto viene definita la gestione delle emergenze regionali con lo «stato di mobilitazione regionale» e lo «stato di emergenza regionale». In pratica come contribuire alla preparazione per affrontare le emergenze.
Nel Capo quinto la partecipazione dei cittadini, il volontariato organizzato e la formazione. Si prevede anche l’eventuale organizzazione dei comitati di coordinamento del volontariato ed il comitato regionale del volontariato.
Particolare attenzione viene dedicata per la formazione degli addetti e la diffusione ella cultura della protezione civile. Come potenziare il sistema dell’informazione e della “reazione” dei cittadini nella coscienza dei problemi del proprio territorio. E come migliorare il concetto, oggi ricorrente, della “resilienza” dei territori. Il cittadino deve anche poter adeguare i propri “comportamenti” al territorio, sia nel rispetto ambientale ma anche come reagire nel quotidiano alle sollecitazioni ambientali, naturali o indotte dall’attività dell’uomo.
Nel Capo sesto una doverosa attenzione ai segni distintivi sia istituzionali che del volontariato, alle onorificenze e ‘istituzione” della giornata annuale della protezione civile. Ciò anche per mantenere sempre “attivi” attenzione e comportamenti, oltre al giusto riconoscimento per chi, in maniera istituzionale o nel volontariato, “spende” e mette a disposizione la propria professionalità e, nel caso del volontariato, il proprio “tempo” per “aiutare”, in maniera organizzata/coordinata, i cittadini che possono subire o hanno subito eventi calamitosi.
Capo settimo è dedicato alla norma finanziaria, all’abrogazione di norme non più “adeguate” o in contrasto, e a quelle transitorie e finali.
«Riscrivere» la norma per rinvigorire il sistema: questo è, in definitiva, l’obiettivo dei propositori del disegno di legge.
Salvatore Maria Saia

