(RAI NEWS) La patente dei cantieri partirà con un punteggio di 30 punti, che possono essere incrementati senza incidenti o con certificazioni di sicurezza, ma che possono anche essere decurtati fino a portare alla chiusura dell’attività per 12 mesi
Nessun rinvio. Scatta la patente a crediti per le imprese e per i lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri, lo strumento, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, mira a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, combattere il lavoro sommerso e a tracciare il numero e la gravità degli incidenti sul lavoro che riguardano una singola azienda del settore. I soggetti coinvolti sono 830 mila.
Dal primo ottobre potrà essere presentata la domanda per richiederla all’ispettorato del lavoro e, in attesa, potrà essere inviata una autocertificazione sui requisiti necessari. Questo meccanismo introdotto per evitare che tutte le società ricorrano contemporaneamente alla piattaforma per la richiesta, durerà poco. La domanda va comunque presentata entro il 31 ottobre di quest’anno: senza questa richiesta non si potrà operare nei cantieri e bisognerà fermare l’attività a partire dal primo novembre.
Chi deve dotarsi della patente e cosa fare
Dal 1 ottobre 2024 sarà possibile presentare, presso l’Ispettorato del lavoro, l’autocertificazione che afferma il rispetto dei requisiti per ottenere la patente a punti dell’edilizia. A doverlo fare saranno tutte le aziende, anche quelle individuali, che operano nel settore. Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.
Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Le richieste andranno effettuate entro il 31 ottobre, data ultima per la presentazione delle richieste. Tutti i chiarimenti sul funzionamento della nuova misura sono contenuti in una circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n.81/2008.
Requisiti per il rilascio della patente
Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi; possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; possesso della certificazione di regolarità fiscale; avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
La revoca della patente
Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’ Ispettorato nazionale del lavoro sulla base di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente, ne consegue che il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo – ad esempio l’assenza del Durc – non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento. Il controllo dei requisiti, a campione, potrà avvenire sia d’ufficio, sia in occasione di accessi ispettivi di questo Ispettorato o di altri organi di vigilanza.