“La battaglia contro gli incendi non si vince con le frasi di rito”

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Lettera aperta sull’emergenza incendi, riceviamo e pubblichiamo:

Perché le parole non bastano. Le ordinanze e le azioni concrete sì.
In memoria di Alessandro e di tutti i vigili del fuoco che rischiano la vita in territori che potremmo rendere più sicuri.
Un abbraccio alla famiglia Marchi.
Aldo Davide Pilato, Antonella Macaluso, Graziella Giamporcaro, Gea Pilato…….Cittadiniconsapevoli

«Ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere, al servizio della collettività. Non sarà dimenticato». Così il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha commentato la morte di Alessandro Marchì, 59 anni, vigile del fuoco di Caltanissetta, colto da malore mentre combatteva un rogo nelle campagne di San Cataldo (GDS 23/07/2026). Parole giuste, misurate, doverose. Ma anche parole che, nella loro impeccabile ritualità, raccontano un’assenza: quella di chi, molto più vicino ai cittadini di quanto non lo sia il governatore regionale, aveva e ha il potere – e il dovere – di impedire che le campagne diventino polveriere.

Perché Alessandro Marchì non è morto in un incidente imprevedibile. È morto in un territorio che da anni aspetta un’ordinanza di pulizia dei terreni incolti, una manutenzione delle scarpate stradali, uno sfalcio delle erbacce che divorano marciapiedi e aree verdi. E il responsabile di questo territorio ha un nome preciso: si chiama sindaco.
Il sindaco c’è, ma non si vede

L‘articolo 54 del Testo unico degli enti locali – la legge che ogni sindaco giura di osservare – gli attribuisce il potere di adottare «provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica». Non è una facoltà: è un obbligo. Tanto che la Cassazione penale ha ripetutamente affermato che il sindaco è titolare di una «posizione di garanzia a tutela dell’incolumità pubblica» e che questa posizione «non può essere elusa mediante il conferimento di una delega a soggetto tecnicamente competente» (Cass. pen., Sez. IV, n. 26451 del 2026).

E ancora: l’articolo 50 dello stesso Testo unico consente al sindaco di intervenire con ordinanza per «l’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio». Terreni incolti che diventano esca per le fiamme, scarpate stradali trasformate in giungle di sterpaglie secche, marciapiedi inghiottiti dalle erbacce: se questo non è degrado del territorio, che cos’è?
Eppure, estate dopo estate, le ordinanze non arrivano. O arrivano tardi, o restano lettera morta perché nessuno le esegue e nessuno controlla. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: i vigili delfuoco combattono in condizioni rese più pericolose dall’incuria, e a volte – come è accaduto ad Alessandro – non tornano a casa.
Il conto lo paga il Comune. Anche in euro.
C’è un aspetto che i sindaci distratti farebbero bene a considerare: l’inerzia costa. Costa in termini umani, prima di tutto. Ma costa anche in termini economici, e sono costi che ricadono sulle casse comunali, cioè su tutti noi.

La giurisprudenza civile è ormai consolidata: il Comune risponde dei danni provocati dagli incendi propagatisi da aree pubbliche abbandonate. Il Tribunale di Catania, con una sentenza dell’aprile 2025, ha condannato un Comune al risarcimento per un incendio partito da un’area comunale «abbandonata e incolta, ricca di sterpaglie e rovi», stabilendo che il proprietario pubblico «deve vigilare e manutenere i beni demaniali onde scongiurare eventuali danni a terzi». In un’altra pronuncia, lo stesso Tribunale etneo aveva già condannato un Comune in via solidale per un rogo propagatosi da una «stradella comunale in stato di abbandono», con una responsabilità quantificata nell’80%.

La norma è l’articolo 2051 del codice civile: «Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Il Comune è custode delle sue strade, delle sue scarpate, delle sue aree verdi. Se da quelle aree si propaga un incendio che uccide, il Comune paga. E paga con i soldi dei contribuenti, che già pagano per avere un’amministrazione capace di prevenire.
La responsabilità è anche nostra. Ed è una buona notizia.

Detto questo, sarebbe ipocrita scaricare tutto sul sindaco e tornare a casa con la coscienza pulita. La manutenzione del verde non è solo un affare pubblico. I terreni privati incolti sono una delle prime cause di propagazione degli incendi, e il codice civile – lo stesso articolo 2051 chiama a rispondere anche il proprietario privato che non manutiene il proprio fondo.
Ma qui viene il punto: se il privato non agisce, il sindaco può e deve obbligarlo. Con un’ordinanza. E se il privato non ottempera, il Comune può intervenire d’ufficio a spese dell’inadempiente. È scritto nero su bianco nell’articolo 54 del TUEL: «Se l’ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale».
Il cerchio si chiude: cittadini responsabili mantengono i loro terreni; dove non lo fanno, il sindaco li obbliga; dove il sindaco non fa il suo dovere, i cittadini hanno gli strumenti per richiamarlo.
Gli strumenti ci sono. Usiamoli.

  • L’articolo 8 del Testo unico degli enti locali impone a ogni Comune di prevedere nello statuto «forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi», con «garanzie per il loro tempestivo esame». Tradotto: una petizione popolare che chieda al sindaco di adottare immediatamente ordinanze di pulizia dei terreni e di prevenzione incendi non è un gesto simbolico. È un atto previsto dalla legge, che il Comune ha l’obbligo di esaminare. E se il sindaco resta inerte, la legge offre altri strumenti.
  • C’è l’accesso civico generalizzato – il cosiddetto FOIA italiano – per ottenere tutti i documenti che dimostrano cosa il Comune ha fatto (o non ha fatto) per prevenire gli incendi. C’è la possibilità di presentare un esposto alla Procura della Repubblica, perché l’inerzia del sindaco di fronte a un pericolo per la pubblica incolumità può configurare il reato di omissione di atti d’ufficio. C’è il ricorso al TAR contro il silenzio-inadempimento, che può portare alla nomina di un commissario ad acta che faccia quello che il sindaco non fa.
  • C’è l’azione popolare prevista dall’articolo 9 del TUEL, che consente a qualsiasi cittadino elettore di far valere in giudizio i diritti del Comune inerte.
  • E c’è, non ultimo, il potere sostitutivo del Prefetto: l’articolo 54, comma 11, del TUEL prevede che, nel caso di inerzia del sindaco nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 4 – proprio quelle sulle ordinanze contingibili e urgenti a tutela dell’incolumità pubblica – «il prefetto può intervenire con proprio provvedimento».
  • La battaglia si vince insieme, o non si vince
  • Alessandro Marchì aveva 59 anni ed era un vigile del fuoco. È morto facendo il suo dovere. Il sindaco, il Comune, i cittadini: tutti hanno un dovere, in questa battaglia. Il dovere di non voltarsi dall’altra parte quando le sterpaglie crescono. Il dovere di pretendere ordinanze, di rispettarle, di farle rispettare.
  • Le frasi di rito non salvano vite. Le ordinanze sì. Le petizioni, gli esposti, i comitati di cittadini, l’accesso agli atti, le diffide: sono strumenti di democrazia viva, non di disturbo. Chi li usa non è un piantagrane: è un cittadino che fa la sua parte. Perché la prossima volta che un vigile del fuoco entra in una campagna incolta per spegnere un incendio, sarebbe bello che potesse farlo in un territorio messo in sicurezza da un’amministrazione che ha fatto il suo dovere. E da cittadini che non hanno aspettato la prossima tragedia per svegliarsi

Aldo Davide Pilato, Antonella Macaluso, Graziella Giamporcaro, Gea Pilato…….Cittadiniconsapevoli

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